Diritto d’autore

Oggetto della protezione legale

Affinché un’opera possa venire tutelata dal diritto d’autore, deve rispondere alle esigenze sancite nell’articolo 2 della legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA), ovvero:

  • Essere una creazione dell’ingegno;
  • Presentare un carattere originale;
  • Essere un’opera letteraria o artistica.

Il valore o la qualità di un’opera non rivestono alcuna importanza: le opere modeste godono della stessa protezione di cui beneficiano le realizzazioni geniali. Neppure la destinazione di un’opera conta: anche un oggetto utilitario può essere considerato come un’opera protetta. La letteratura e le arti sono da intendersi in senso ampio.

La LDA non presenta una lista esaustiva delle opere considerate creazioni dell’ingegno.
Si limita a citarne alcuni esempi:

  • Opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;
  • Opere musicali e altre opere acustiche;
  • Opere delle arti figurative, in particolare dipinti, sculture e arti grafiche;
  • Opere di contenuto scientifico o tecnico, quali disegni, piani, carte o opere plastiche;
  • Opere architettoniche;
  • Opere delle arti applicate;
  • Opere fotografiche, cinematografiche e altre opere visive o audiovisive;
  • Opere coreografiche e pantomime.

Rientrano nell’ambito della protezione per diritto d’autore anche progetti, titoli e parti di opere, sempre e quando possano considerarsi delle creazioni dell’ingegno di carattere originale. Tale definizione si applica per esempio ai programmi per computer.
La legge conferisce il titolo di “opera” anche a creazioni dell’ingegno ideate sulla base di un’opera preesistente, a condizione che il carattere originale di quest’ultima resti riconoscibile. Per indicare tali opere si utilizzano le espressioni “opere di seconda mano” o “opere derivate”. Ne sono degli esempi le traduzioni e gli adattamenti, che godono di una tutela indipendente, fatta salva la protezione dell’opera preesistente.
La legge protegge anche le raccolte e le collezioni, se rispondono alle tre condizioni fondamentali precedentemente menzionate.
Occorre precisare che la definizione del termine “opera” segue l’evoluzione della società e, su scala internazionale, non risponde a una formulazione identica ovunque; è tema di animate discussioni fra specialisti/e e di decisioni legali che possono talvolta sembrare contradditorie.

L’idea non è l’opera

Il diritto d’autore si basa su un ulteriore principio essenziale: perché un’opera possa venire protetta, deve essere espressa, vista o ascoltata. Un’idea che esiste unicamente nella mente del suo creatore o della sua creatrice, per quanto elaborata e dettagliata possa essere, non gode di protezione alcuna se non è concretizzata mediante suoni, segni grafici, colori, altri mezzi materiali, gesti, ecc… Allo stesso modo, un’idea che non presenti un carattere originale non è tutelata dalla legge, neppure se espressa in forma comprensibile.
La legge non privilegia il contenuto a scapito della forma: protegge la combinazione dei due, ovvero la sostanza espressa dall’autore o dall’autrice nella forma che questi/a le ha dato, senza che lo stile in quanto tale sia protetto. L’oggetto della protezione è quindi l’espressione concreta, e non l’idea in sé.

Nessuna formalità

Affinché un’opera sia protetta dalla legge, non è richiesta nessuna formalità; né un’iscrizione in un registro, né l’utilizzazione del famoso segno grafico ©.

Gli aventi diritto e la durata della protezione

Il nostro sistema giuridico riconosce come autore o autrice unicamente la persona fisica che ha creato l’opera (art. 6 LDA). Di conseguenza, non si tratta mai del datore o della datrice di lavoro, del/la mandante o di colui/colei che ha commissionato un’opera, ma sempre dell’individuo che dà forma a un processo artistico: solo lui può essere il detentore iniziale del diritto d’autore.
Le persone morali, come ad esempio le società di produzione, non sono mai considerate delle autrici. Tuttalpiù possono diventare detentrici di alcuni diritti d’autore nel caso in cui la persona fisica che ha creato l’opera glieli ceda.
Altrimenti, e fino a prova contraria, si presume che l’autrice o l’autore sia la persona menzionata sugli esemplari dell’opera. Tale menzione può essere fatta mediante patronimico o pseudonimo.
Diversi autori e diverse autrici possono essere riconosciuti/e come tali quando vi è creazione di un’opera comune (art. 7 LDA). In tal caso, sono considerati/e coautori e coautrici, e il diritto d’autore viene loro attribuito in comune.
Se qualcuno modifica, adatta o traduce un’opera già esistente di un altro autore o un’altra autrice, si parla di opera di seconda mano o opera derivata. Perché tale opera venga protetta, essa deve rispondere alle condizioni precisate dalla legge, ovvero presentare un carattere originale per quanto riguarda la forma o il tipo di modifiche apportate. La persona fisica che crea un’opera di seconda mano è considerata come l’autore o l’autrice di tale opera e possiede la totalità dei relativi diritti. Non può tuttavia far valere i suoi diritti in modo illimitato, poiché i diritti associati all’opera preesistente sono riservati. La persona che realizza l’adattamento (o la traduzione) deve di conseguenza ottenere il consenso dell’autore o dell’autrice dell’opera preesistente, e/o dell’avente diritto, prima di poter utilizzare l’adattamento o la traduzione dell’opera in questione.

La durata della protezione

La tutela di un’opera inizia nel momento stesso in cui essa viene creata, e non solo a partire dalla sua diffusione (art. 29 LDA). La protezione per diritto d’autore è limitata nel tempo. Si estingue il 31 dicembre del 70° anno seguente alla morte dell’autrice o dell’autore.
Se l’opera è stata creata da varie persone, la tutela si estingue 70 anni dopo il decesso dell’ultimo coautore o dell’ultima coautrice superstite (art. 30 LDA). Per il calcolo della durata di protezione delle opere audiovisive, si tiene conto unicamente della data di morte del/la regista (art. 30 LDA).

Eredità

In caso di decesso dell’autore o dell’autrice, il diritto d’autore viene trasmesso agli/alle eredi, che non ereditano solo i diritti patrimoniali, ma anche le prerogative associate al diritto morale. In particolare, sono abilitati/e a concedere autorizzazioni di utilizzo, negoziare nuove cessioni e difendere le opere protette contro qualsiasi atto che possa ledere l’integrità o la personalità dell’autore o dell’autrice deceduto/a.

Dominio pubblico

Quando si estingue la durata di protezione, le opere diventano di dominio pubblico. A partire da quel momento, possono venire utilizzate liberamente da chiunque.

Ciò che comprende il diritto d’autore

Il diritto d’autore si distingue per il fatto che il suo/la sua titolare possiede il diritto esclusivo di vietare o autorizzare l’utilizzo della sua opera, nonché di determinarne le condizioni dell’eventuale utilizzo. La legge accorda all’autrice o all’autore il diritto di disporre liberamente delle sue opere, e per questo motivo le/gli conferisce due prerogative distinte: il diritto morale e i diritti patrimoniali.

Diritto morale

Comprende le prerogative personali associate alla tutela della personalità dell’autrice o dell’autore in relazione alla sua opera, ragione per la quale lo si indica con il termine di diritto “morale”.

In Svizzera il diritto morale si compone dei tre elementi seguenti:

  • Il diritto al riconoscimento della paternità intellettuale dell’opera, ovvero il diritto di essere (o di non essere) designato/a come l’autore o l’autrice dell’opera;
  • Il diritto di decidere se un’opera verrà divulgata;
  • Il diritto al rispetto dell’integrità dell’opera, ossia il diritto dell’autrice o dell’autore di rifiutare qualsiasi modifica dell’opera che potrebbe ledere la sua persona.

Diritti patrimoniali

Le prerogative dell’autore o dell’autrice in ambito patrimoniale gli/le permettono di godere dei benefici economici derivanti dall’utilizzo della sua opera.
In termini pratici, i diritti patrimoniali si dividono in una serie di diritti specifici: diritto di riproduzione, diritto di diffusione, diritto di messa a disposizione, diritto di rappresentazione, diritto di adattamento e traduzione, ecc.

Limitazioni del diritto d’autore

La legge limita il diritto d’autore mediante alcune disposizioni, allo scopo di semplificare l’utilizzo privato e offrire ad alcune categorie di utenti (per esempio le scuole) un acceso più agevole alle opere.
Alcune utilizzazioni sono in effetti permesse senza l’accordo dell’autore o dell’autrice, ma non per questo sono gratuite!
Per quanto riguarda i diritti di ritrasmissione, per esempio, la legislazione prevede un’altra restrizione: l’autorizzazione di ritrasmissione può infatti venire rilasciata unicamente da una società di gestione ufficialmente riconosciuta.

Libera utilizzazione

La legge permette di utilizzare un’opera protetta per uso personale senza che sia necessario versare un compenso all’autore o all’autrice. Tale libera utilizzazione si basa su criteri di giudizio ragionevoli. Per esempio, chiunque ha il diritto di registrare la sua interpretazione di una pièce di teatro o di tradurre il testo di una canzone per uso personale. La legge estende l’ambito personale alla cerchia di amici e parenti, specificando tuttavia che tali persone devono essere legate da stretti vincoli.

Utilizzazioni permesse contro remunerazione

Altri tipi di utilizzo di opere diffuse sono permessi a scopo privato, ma devono venire accompagnati da un compenso per l’autrice o l’autore. In Svizzera, si tratta soprattutto di utilizzazioni a fini pedagogici (in ambito scolastico da insegnanti e allievi/e). La remunerazione spettante all’autore o all’autrice può essere riscossa unicamente da una società di gestione. L’indennità sui supporti vergini e il diritto di locazione sono anch’essi un’espressione di questo limite.

La cessione dei diritti

Utilizzare un’opera

Generalmente un autore o un’autrice non crea un’opera per se stesso/a; anzi, desidera che questa sia vista o ascoltata dal pubblico, il quale, dal canto suo, aspira ad un accesso quanto più libero possibile alle opere.
Nella vita culturale esiste, di conseguenza, un importante ruolo di trasmissione da svolgere fra gli autori, le autrici e il pubblico: quello degli utilizzatori e delle utilizzatrici, ovvero la società di produzione di un film o l’ente organizzatore di una rappresentazione, per esempio. Solitamente l’utente è colui/lei che assume il rischio economico della produzione. Per questo motivo, cerca di investire negoziando le condizioni più vantaggiose, ossia quelle che garantiscono le migliori probabilità di successo.
Prima di ogni utilizzo di un’opera protetta, l’utente deve ottenere l’accordo dell’autore o dell’autrice. Tale accordo viene concesso mediante un contratto, per il quale si raccomanda vivamente la forma scritta.

I contratti

Occorre fare una distinzione fra contratto di cessione e contratto di licenza.
Mediante un contratto di cessione, l’autore o l’autrice (il/la cedente) trasferisce al cessionario la globalità o una parte dei suoi diritti di proprietà per una durata e un paese determinati.
La cessione è opponibile a tutti, compreso allo stesso autore o alla stessa autrice, che perde la titolarità dei diritti ceduti.
Per mezzo di un contratto di licenza invece, l’autore o l’autrice (il/la licenziante) abilita il licenziatario ad usare (in modo esclusivo o no) la sua opera secondo modalità dettagliatamente prestabilite, durante un certo arco di tempo e in un paese specifico. I diritti di proprietà non vengono ceduti e il detentore o la detentrice della licenza non può far valere i suoi diritti verso terzi. Per questo motivo, non è raro che le licenze siano anche designate con il termine di “autorizzazioni di utilizzo”.

Il ruolo della SSA

Le negoziazioni fra autore/autrice e ente utilizzatore possono dar luogo a un risultato deludente, soprattutto per l’autore o l’autrice, la cui posizione sul piano economico è generalmente più debole. In questo frangente le società di gestione, come la SSA, giocano un ruolo importante.
Aderendo alla SSA, le autrici e gli autori le cedono certi diritti. La SSA rappresenta le sue socie e i suoi soci qualora l’ente utilizzatore desideri fare uso dei loro diritti, e stabilisce le condizioni di utilizzo in modo globale e per l’insieme del suo repertorio, il che viene designato con il termine di gestione collettiva.
Dal canto suo, l’autore o l’autrice divenuto/a socio/a della SSA si impegna a rilasciare delle autorizzazioni unicamente mediante la società di gestione, e in conformità alle condizioni generali negoziate dalla SSA con l’ente organizzatore.
La SSA offre consulenza ai suoi soci e alle sue socie in materia di contratti; li/le consiglia e li/le orienta presentando loro le clausole più vantaggiose. Esamina inoltre i contratti individuali che un autore o un’autrice vorrebbe concludere, e ne verifica la conformità con le prerogative che l’autore o l’autrice, accettando lo statuto della SSA, ha ceduto a quest’ultima.
La SSA incoraggia calorosamente gli autori e le autrici a sottoporre i loro contratti all’attenzione del suo servizio giuridico prima di firmarli. La SSA propone anche dei modelli di contratto che costituiscono un’eccellente base per le negoziazioni.

Le autorizzazioni

Autorizzazione individuale

Il diritto d’autore è un diritto individuale dell’autore o dell’autrice relativo alle sue opere.
La prima modalità di gestione del diritto d’autore consiste nel legame diretto fra autore o autrice e ente utilizzatore, per esempio fra un autore o un’autrice e un teatro.
Tuttavia, benché gli autori e le autrici dispongano liberamente del diritto di utilizzazione e possano stabilire dei contatti diretti con gli utilizzatori e le utilizzatrici, in alcuni casi preferiscono ricorrere a una società di gestione. Quest’ultima si incarica quindi di centralizzare le richieste, rilasciare le autorizzazioni in nome dell’autrice o dell’autore, incassare e distribuire i compensi. Tale procedura viene chiamata “gestione individuale centralizzata”.

Gestione collettiva volontaria

Alcune tipologie di opere sono destinate a un utilizzo intensivo senza che l’autore o l’autrice possa sempre negoziare le condizioni finanziarie di un’autorizzazione preliminare.
In molti paesi le autrici e gli autori si sono riuniti in società o associazioni di gestione dei diritti d’autore per avere un peso maggiore nelle negoziazioni grazie a una rappresentanza collettiva. In questo caso si parla di gestione collettiva volontaria.
Aderendo a una società di gestione, gli autori e le autrici le cedono una parte delle loro prerogative per diritti d’autore ai fini dell’amministrazione fiduciaria. Tale gestione collettiva facilita il controllo delle utilizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni globali, semplificando inoltre la riscossione e la ripartizione dei compensi.
Questi vantaggi sono particolarmente evidenti nel caso della gestione dei diritti di diffusione (radio e televisione). È indubbio che, sia per l’emittente sia per l’autore o l’autrice, risulti più semplice affidare l’incarico a una società di gestione che rappresenti l’insieme del repertorio, e che si occupi di negoziare, incassare e distribuire i compensi.

Gestione collettiva obbligatoria

In alcuni casi specifici, che costituiscono restrizioni ai diritti esclusivi degli autori o delle autrici, la legge obbliga gli aventi diritto a far valere i loro diritti in modo collettivo, unendosi in società di gestione. In questo caso, solo tali società possono rilasciare le autorizzazioni richieste e incassare i relativi compensi. Sottostanno a questo regime i diritti di ritrasmissione (simultanea e invariata) e la ricezione pubblica di opere diffuse, la locazione di opere per uso privato, le copie e la messa a disposizione di spazi di memoria in relazione ad un’offerta di distribuzione di programmi televisivi (set-top-boxes e vPvR), l’indennità su supporti vergini e la reprografia (fotocopie), nonché le utilizzazioni di opere in scuole e aziende. Anche il diritto al compenso delle autrici e degli autori che hanno creato delle opere audiovisive e che sono messe a disposizione come video on demand, nell’ambito definito dalla legge sul diritto d’autore dal 1° aprile 2020, sottostà alla gestione collettiva obbligatoria.
Le società di gestione riscuotono i compensi per diritto d’autore presso gli utenti sulla base di tariffe da esse previamente negoziate (una tariffa unica per tipo di utilizzo e un solo organo di incasso) e ridistribuiscono i proventi che ne derivano alle autrici e agli autori.
Un autore o un’autrice non è tenuto/a ad affiliarsi a una società di gestione, ma se vi rinuncia non può far valere personalmente i diritti sottostanti alla gestione collettiva obbligatoria, e non può quindi incassare nessun compenso relativo a tali diritti.
È importante ricordare che, in Svizzera, le società di gestione sottostanno alla sorveglianza della Confederazione (ovvero all’IPI, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale).

Licenza collettiva estesa

Un nuovo strumento è stato introdotto dalla revisione del diritto d’autore entrata in vigore il 1° aprile 2020. In certi casi, le società di gestione possono anche rilasciare un’autorizzazione relativa a degli aventi diritto che non rappresentano, a condizione che possano dimostrare che rappresentano un numero significativo d’autrici ed autori nel settore d’utilizzazione in questione. Un’ulteriore condizione è che l’utilizzo porti su un gran numero di opere e/o prestazioni protette. Le società di gestione possono rilasciare tale licenza collettiva estesa solo se lo sfruttamento normale delle opere in questione non è compromesso dalla loro autorizzazione. Tale licenza potrebbe essere accordata per esempio a delle istituzioni di conservazione di memoria.

Prerogative della SSA

Dal punto di vista giuridico, la forma organizzativa e gli ambiti di competenza possono variare notevolmente da una società di gestione all’altra.
Occorre precisare che la SSA è abilitata ad amministrare i diritti dei suoi soci e delle sue socie, per una categoria specifica di utilizzazioni delle opere, sulla base di contratti di affiliazione.
Mediante tali contratti, le autrici e gli autori cedono alcuni dei loro diritti di utilizzazione alla SSA, affinché quest’ultima possa assumere la gestione collettiva sull’intero repertorio delle opere già create, ma anche su quelle in corso di creazione.

Diritti di protezione affini, diritti d’autore e Copyright

Diritti di protezione affini

In accordo con la convenzione di Roma, la legislazione svizzera concede inoltre dei diritti esclusivi sulle prestazioni agli artisti ed alle artiste interpreti, ai produttori ed alle produttrici di fonogrammi e videogrammi, alle case di produzione audiovisiva, nonché agli organismi di diffusione.
Tali diritti vengono chiamati “diritti affini” poiché derivano direttamente dal diritto d’autore, e permettono in particolar modo agli artisti e alle artiste interpreti  di vietare qualsiasi utilizzazione della loro prestazione.
Tuttavia, tale diritto di divieto è valevole unicamente per la loro interpretazione /esecuzione dell’opera e non per l’opera in sé (ragione per la quale si parla di “diritti affini”).
Ulteriori informazioni in materia sono disponibili sul sito trilingue di SWISSPERFORM, società svizzera di gestione dei diritti di protezione affini.

Diritto d’autore o copyright?

Molti paesi hanno firmato la Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche, nonché la Convenzione universale sul diritto d’autore, il che parrebbe indicare l’esistenza di un certo consenso in materia. Ciononostante, nell’ambito del diritto d’autore coesistono due legislazioni completamente diverse:

  • La tradizione giuridica anglo-americana (common law),
  • La tradizione giuridica dell’Europa continentale basata sul diritto romano (codice civile).

Nel sistema del common law, il diritto d’autore viene designato con il termine “copyright” (diritto di riproduzione). Si tratta di una protezione giuridica delle opere pubblicate, di orientamento commerciale, che si riferisce all’utilizzazione delle opere considerando la loro riproduzione. Il sistema dell’Europa continentale adotta invece un approccio basato sull’individuo. L’autore o l’autrice, posto/a al centro del dispositivo legale, gode di prerogative personali e finanziarie grazie alle quali, con l’applicazione della legge, può esercitare un controllo sulle utilizzazioni della sua opera.
Queste due concezioni giuridiche presentano vantaggi diversi: il copyright non offre una protezione dei diritti personali dell’autore o dell’autrice così estesa come il diritto dell’Europa continentale, ma è più completo nella definizione dei beni protetti. Inoltre, essendo un diritto di riproduzione, il copyright include una cerchia di titolari dei diritti più ampia, poiché ne possono godere anche le persone morali. Se, per esempio, un’autrice o un autore crea un’opera nell’ambito di un contratto di lavoro, di mandato o ai fini della produzione di un film, il/la titolare del diritto è il/la datore/trice di lavoro, il/la committente o il/la produttore/trice del film, poiché sul piano giuridico si considera che, salvo patto contrario, vi sia una cessione di diritti.