Modelli di contratto
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Opzione
Adattamento audiovisivo di un'opera preesistente
Scrittura sceneggiatura fiction
Bibbia di serie
Bibbia di serie RTS
Puntate serie
Script consulting
Regia
Scrittura / regia documentario
Partecipazione finanziaria alla produzione di un film
Commissione di un'opera di scena
Prima creazione d'un opera di scena
Registrazione
Appendice contrattuale relativa all'accesso al patrimonio cinematografico svizzero
Al momento della richiesta di rilascio del sostegno alla produzione, le società di produzione devono essere in grado di garantire alla Confederazione, a partire dall’1.1.2024, che sarà in grado di mettere il film a disposizione del pubblico svizzero qualora non sia più disponibile su alcuna piattaforma gratuita o a pagamento, cinque anni dopo la prima proiezione pubblica.
La SSA ha preparato un modello di clausola aggiuntiva per estendere la concessione del diritto d’autoreInsieme delle disposizioni legali che conferiscono all’autore di un’opera delle prerogative morali e patrimoniali. all’intera durata della protezionePeriodo durante il quale un’opera o una prestazione di tipo immateriale è tutelata dal diritto d’autore. In Svizzera un’opera è protetta fino a 70 anni dopo il decesso dell’autore o dell’ultimo coautore superstite, o del regista nel caso di opere audiovisive. Per gli interpreti, la tutela dura 50 anni. del copyrightTermine anglosassone usato per riferirsi al “diritto d’autore”. solo nel quadro ristretto dell’accesso non commerciale del pubblico svizzero al patrimonio audiovisivo. Questa clausola verrà infine inserita in tutti i suoi contratti tipo per le autrici et gli autori.