Produzione audiovisiva

Per i suoi membri, la SSA esercita i diritti di diffusione e i diritti di comunicazione al pubblico ad essa assimilati, nonché i diritti di riproduzione e di messa a disposizione in modo tale che chiunque possa accedere dal luogo e nel momento di sua scelta: qualsiasi contratto stipulato fra un/a socio/a e un/a produttore/trice deve contenere una clausola di riserva in questo senso. La SSA raccomanda di usare i modelli di contratto da lei messi a disposizione, che regolano i diritti necessari alla produzione e dei quali è cofirmataria. La clausola di riserva garantisce che si rispettino i diritti e i doveri statutari dell’autore o dell’autrice verso la SSA e che venga applicato un sistema di conteggio equo.

Se la casa produttrice cede alcuni diritti di sfruttamento a terzi, deve badare a riportare la clausola di riserva nel contratto.

I contratti conclusi con gli organismi di diffusione e le piattaforme di video on demand di alcuni paesi (vedi modello di contratto) devono contenere delle clausole che specifichino i punti seguenti:

  • l’autore o l’autrice dell’opera è socio/a di una società di gestione;
  • la società di gestione si occuperà di riscuotere i diritti di diffusione e di messa a disposizione (in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta);
  • la remunerazione dell’autore o dell’autrice non è compresa nel prezzo di vendita dell’opera praticato dall’ente produttore o i suoi sub-licenziatari: deve essere ricordato a qualsiasi co-contraente che è necessario concludere un contratto e pagare i compensi per diritti d’autore alla società di gestione.

Disposizioni analoghe devono figurare anche nei contratti stipulati con le società coproduttrici.

L’autorizzazione della SSA è inoltre necessaria per qualsiasi riproduzione (DVD, Blu-ray).