Produzione audiovisiva
Per i suoi membri, la SSA esercita i diritti di diffusioneDiritto di autorizzare la diffusione di un’opera mediante un’emittente (radiofonica o televisiva), in particolare via etere, via satellite, via cavo o via Internet. e i diritti di comunicazione al pubblico ad essa assimilati, nonché i diritti di riproduzione e di messa a disposizione in modo tale che chiunque possa accedere dal luogo e nel momento di sua scelta: qualsiasi contratto stipulato fra un/a socio/a e un/a produttore/trice deve contenere una clausola di riservaNei contratti stipulati con l’utilizzatore di un’opera audiovisiva, clausola mediante la quale viene sancito che la riscossione di alcuni diritti d’autore avverrà esclusivamente tramite la società di gestione di cui l’autore è socio. in questo senso. La SSA raccomanda di usare i modelli di contratto da lei messi a disposizione, che regolano i diritti necessari alla produzione e dei quali è cofirmataria. La clausola di riservaNei contratti stipulati con l’utilizzatore di un’opera audiovisiva, clausola mediante la quale viene sancito che la riscossione di alcuni diritti d’autore avverrà esclusivamente tramite la società di gestione di cui l’autore è socio. garantisce che si rispettino i diritti e i doveri statutari dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice verso la SSA e che venga applicato un sistema di conteggio equo.
Se la casa produttrice cede alcuni diritti di sfruttamento a terzi, deve badare a riportare la clausola di riservaNei contratti stipulati con l’utilizzatore di un’opera audiovisiva, clausola mediante la quale viene sancito che la riscossione di alcuni diritti d’autore avverrà esclusivamente tramite la società di gestione di cui l’autore è socio. nel contratto.
I contratti conclusi con gli organismi di diffusione e le piattaforme di video on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale... di alcuni paesi (vedi modello di contratto) devono contenere delle clausole che specifichino i punti seguenti:
- l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. è socio/a di una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM.;
- la società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. si occuperà di riscuotere i diritti di diffusioneDiritto di autorizzare la diffusione di un’opera mediante un’emittente (radiofonica o televisiva), in particolare via etere, via satellite, via cavo o via Internet. e di messa a disposizione (in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta);
- la remunerazioneCompenso originato dall’utilizzazione di un’opera e versato all’avente diritto in funzione degli incassi o dei costi (designato anche con i termini di percentuale o royalties a dipendenza del settore considerato). La remunerazione si distingue dall’onorario, in quanto quest’ultimo corrisponde all’indennità dovuta per una prestazione di servizi fornita in risposta a un mandato. dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice non è compresa nel prezzo di vendita dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. praticato dall’ente produttore o i suoi sub-licenziatari: deve essere ricordato a qualsiasi co-contraente che è necessario concludere un contratto e pagare i compensi per diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. alla società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM..
Disposizioni analoghe devono figurare anche nei contratti stipulati con le società coproduttrici.
L’autorizzazione della SSA è inoltre necessaria per qualsiasi riproduzione (DVD, Blu-ray).