Diritto d’autore
Oggetto della protezione legale
Affinché un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. possa venire tutelata dal diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera., deve rispondere alle esigenze sancite nell’articolo 2 della legge federale sul diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. e sui diritti di protezione affini (LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).), ovvero:
- Essere una creazione dell’ingegno;
- Presentare un carattere originale;
- Essere un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. letteraria o artistica.
Il valore o la qualità di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. non rivestono alcuna importanza: le opere modeste godono della stessa protezione di cui beneficiano le realizzazioni geniali. Neppure la destinazione di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. conta: anche un oggetto utilitario può essere considerato come un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. protetta. La letteratura e le arti sono da intendersi in senso ampio.
La LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore). non presenta una lista esaustiva delle opere considerate creazioni dell’ingegno.
Si limita a citarne alcuni esempi:
- Opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche;
- Opere musicali e altre opere acustiche;
- Opere delle arti figurative, in particolare dipinti, sculture e arti grafiche;
- Opere di contenuto scientifico o tecnico, quali disegni, piani, carte o opere plastiche;
- Opere architettoniche;
- Opere delle arti applicate;
- Opere fotografiche, cinematografiche e altre opere visive o audiovisive;
- Opere coreografiche e pantomime.
Rientrano nell’ambito della protezione per diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. anche progetti, titoli e parti di opere, sempre e quando possano considerarsi delle creazioni dell’ingegno di carattere originale. Tale definizione si applica per esempio ai programmi per computer.
La legge conferisce il titolo di “operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.” anche a creazioni dell’ingegno ideate sulla base di un’opera preesistenteCreazione anteriore utilizzata per ideare un’opera derivata; può essere ripresa interamente o solo in parte., a condizione che il carattere originale di quest’ultima resti riconoscibile. Per indicare tali opere si utilizzano le espressioni “opere di seconda mano” o “opere derivate”. Ne sono degli esempi le traduzioni e gli adattamenti, che godono di una tutela indipendente, fatta salva la protezione dell’opera preesistenteCreazione anteriore utilizzata per ideare un’opera derivata; può essere ripresa interamente o solo in parte..
La legge protegge anche le raccolte e le collezioni, se rispondono alle tre condizioni fondamentali precedentemente menzionate.
Occorre precisare che la definizione del termine “operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.” segue l’evoluzione della società e, su scala internazionale, non risponde a una formulazione identica ovunque; è tema di animate discussioni fra specialisti/e e di decisioni legali che possono talvolta sembrare contradditorie.
L’idea non è l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.
Il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. si basa su un ulteriore principio essenziale: perché un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. possa venire protetta, deve essere espressa, vista o ascoltata. Un’idea che esiste unicamente nella mente del suo creatore o della sua creatrice, per quanto elaborata e dettagliata possa essere, non gode di protezione alcuna se non è concretizzata mediante suoni, segni grafici, colori, altri mezzi materiali, gesti, ecc… Allo stesso modo, un’idea che non presenti un carattere originale non è tutelata dalla legge, neppure se espressa in forma comprensibile.
La legge non privilegia il contenuto a scapito della forma: protegge la combinazione dei due, ovvero la sostanza espressa dall’autorePersona fisica che crea un’opera. o dall’autrice nella forma che questi/a le ha dato, senza che lo stile in quanto tale sia protetto. L’oggetto della protezione è quindi l’espressione concreta, e non l’idea in sé.
Nessuna formalità
Affinché un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. sia protetta dalla legge, non è richiesta nessuna formalità; né un’iscrizione in un registro, né l’utilizzazione del famoso segno grafico ©.
Gli aventi diritto e la durata della protezionePeriodo durante il quale un’opera o una prestazione di tipo immateriale è tutelata dal diritto d’autore. In Svizzera un’opera è protetta fino a 70 anni dopo il decesso dell’autore o dell’ultimo coautore superstite, o del regista nel caso di opere audiovisive. Per gli interpreti, la tutela dura 50 anni.
Il nostro sistema giuridico riconosce come autorePersona fisica che crea un’opera. o autrice unicamente la persona fisica che ha creato l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. (art. 6 LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).). Di conseguenza, non si tratta mai del datore o della datrice di lavoro, del/la mandante o di colui/colei che ha commissionato un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., ma sempre dell’individuo che dà forma a un processo artistico: solo lui può essere il detentore iniziale del diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera..
Le persone morali, come ad esempio le società di produzione, non sono mai considerate delle autrici. Tuttalpiù possono diventare detentrici di alcuni diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. nel caso in cui la persona fisica che ha creato l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. glieli ceda.
Altrimenti, e fino a prova contraria, si presume che l’autrice o l’autorePersona fisica che crea un’opera. sia la persona menzionata sugli esemplari dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.. Tale menzione può essere fatta mediante patronimico o pseudonimo.
Diversi autori e diverse autrici possono essere riconosciuti/e come tali quando vi è creazione di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. comune (art. 7 LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).). In tal caso, sono considerati/e coautori e coautrici, e il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. viene loro attribuito in comune.
Se qualcuno modifica, adatta o traduce un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. già esistente di un altro autorePersona fisica che crea un’opera. o un’altra autrice, si parla di operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. di seconda mano o opera derivataOpera ideata sulla base di un’opera preesistente riconoscibile nella nuova creazione. Le opere derivate sono tutelate in modo indipendente dall’opera preesistente. Le traduzioni e gli adattamenti sono opere derivate la cui utilizzazione è vincolata a un’autorizzazione dell’autore dell’opera originale.. Perché tale operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. venga protetta, essa deve rispondere alle condizioni precisate dalla legge, ovvero presentare un carattere originale per quanto riguarda la forma o il tipo di modifiche apportate. La persona fisica che crea un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. di seconda mano è considerata come l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice di tale operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. e possiede la totalità dei relativi diritti. Non può tuttavia far valere i suoi diritti in modo illimitato, poiché i diritti associati all’opera preesistenteCreazione anteriore utilizzata per ideare un’opera derivata; può essere ripresa interamente o solo in parte. sono riservati. La persona che realizza l’adattamento (o la traduzione) deve di conseguenza ottenere il consenso dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice dell’opera preesistenteCreazione anteriore utilizzata per ideare un’opera derivata; può essere ripresa interamente o solo in parte., e/o dell’avente dirittoPersona fisica o morale che detiene dei diritti d’autore, o a titolo originario (persona fisica), oppure per cessione o eredità., prima di poter utilizzare l’adattamento o la traduzione dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. in questione.
La durata della protezionePeriodo durante il quale un’opera o una prestazione di tipo immateriale è tutelata dal diritto d’autore. In Svizzera un’opera è protetta fino a 70 anni dopo il decesso dell’autore o dell’ultimo coautore superstite, o del regista nel caso di opere audiovisive. Per gli interpreti, la tutela dura 50 anni.
La tutela di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. inizia nel momento stesso in cui essa viene creata, e non solo a partire dalla sua diffusione (art. 29 LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).). La protezione per diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. è limitata nel tempo. Si estingue il 31 dicembre del 70° anno seguente alla morte dell’autrice o dell’autorePersona fisica che crea un’opera..
Se l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. è stata creata da varie persone, la tutela si estingue 70 anni dopo il decesso dell’ultimo coautorePersona fisica che collabora con una o più persone per creare un’opera. I coautori godono dello statuto di “autore”. o dell’ultima coautrice superstite (art. 30 LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).). Per il calcolo della durata di protezione delle opere audiovisive, si tiene conto unicamente della data di morte del/la registaPersona fisica che realizza un film. I registi sono considerati degli autori. (art. 30 LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).).
Eredità
In caso di decesso dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice, il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. viene trasmesso agli/alle eredi, che non ereditano solo i diritti patrimonialiInsieme delle prerogative di cui gode un autore sulla sua opera che sono suscettibili di originare benefici economici a suo favore., ma anche le prerogative associate al diritto moraleInsieme delle disposizioni legali volte a tutelare gli aspetti personali del diritto d’autore, quali il diritto alla paternità, il diritto di divulgazione e il diritto all’integrità dell’opera.. In particolare, sono abilitati/e a concedere autorizzazioni di utilizzo, negoziare nuove cessioni e difendere le opere protette contro qualsiasi atto che possa ledere l’integrità o la personalità dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice deceduto/a.
Dominio pubblico
Quando si estingue la durata di protezione, le opere diventano di dominio pubblicoInsieme delle opere che non sono più tutelate dal diritto d’autore.
Le opere diventano di dominio pubblico alla fine del periodo di protezione sancito dalle diverse legislazioni nazionali in materia.
A quel punto possono venire utilizzate liberamente.. A partire da quel momento, possono venire utilizzate liberamente da chiunque.
Ciò che comprende il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera.
Il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. si distingue per il fatto che il suo/la sua titolare possiede il diritto esclusivoIl diritto d’autore è un diritto esclusivo che conferisce al suo titolare un dominio assoluto su un’opera, opponibile a tutti. L’autore gode del potere esclusivo di decidere se la sua opera sarà utilizzata, quando e in che modo. Tale diritto si estende in particolare a tutto ciò che è riproduzione, traduzione, adattamento, messa in circolazione, vendita, diffusione, messa a disposizione... di vietare o autorizzare l’utilizzo della sua operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., nonché di determinarne le condizioni dell’eventuale utilizzo. La legge accorda all’autrice o all’autorePersona fisica che crea un’opera. il diritto di disporre liberamente delle sue opere, e per questo motivo le/gli conferisce due prerogative distinte: il diritto moraleInsieme delle disposizioni legali volte a tutelare gli aspetti personali del diritto d’autore, quali il diritto alla paternità, il diritto di divulgazione e il diritto all’integrità dell’opera. e i diritti patrimonialiInsieme delle prerogative di cui gode un autore sulla sua opera che sono suscettibili di originare benefici economici a suo favore..
Diritto morale
Comprende le prerogative personali associate alla tutela della personalità dell’autrice o dell’autorePersona fisica che crea un’opera. in relazione alla sua operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., ragione per la quale lo si indica con il termine di diritto “morale”.
In Svizzera il diritto moraleInsieme delle disposizioni legali volte a tutelare gli aspetti personali del diritto d’autore, quali il diritto alla paternità, il diritto di divulgazione e il diritto all’integrità dell’opera. si compone dei tre elementi seguenti:
- Il diritto al riconoscimento della paternità intellettuale dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., ovvero il diritto di essere (o di non essere) designato/a come l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.;
- Il diritto di decidere se un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. verrà divulgata;
- Il diritto al rispetto dell’integrità dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., ossia il diritto dell’autrice o dell’autorePersona fisica che crea un’opera. di rifiutare qualsiasi modifica dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. che potrebbe ledere la sua persona.
Diritti patrimoniali
Le prerogative dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice in ambito patrimoniale gli/le permettono di godere dei benefici economici derivanti dall’utilizzo della sua operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta..
In termini pratici, i diritti patrimonialiInsieme delle prerogative di cui gode un autore sulla sua opera che sono suscettibili di originare benefici economici a suo favore. si dividono in una serieOpera audiovisiva composta da diversi episodi che presentano ciascuno una storia specifica, ma che riprendono elementi comuni all’insieme. di diritti specifici: diritto di riproduzione, diritto di diffusioneDiritto di autorizzare la diffusione di un’opera mediante un’emittente (radiofonica o televisiva), in particolare via etere, via satellite, via cavo o via Internet., diritto di messa a disposizione, diritto di rappresentazione, diritto di adattamento e traduzione, ecc.
Limitazioni del diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera.
La legge limita il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. mediante alcune disposizioni, allo scopo di semplificare l’utilizzo privato e offrire ad alcune categorie di utenti (per esempio le scuole) un acceso più agevole alle opere.
Alcune utilizzazioni sono in effetti permesse senza l’accordo dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice, ma non per questo sono gratuite!
Per quanto riguarda i diritti di ritrasmissioneTrasmissione simultanea, integrale e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi via cavo (o mediante ripetitore) effettuata da un ente diverso dall’emittente originale. Il diritto di ritrasmissione sottostà alla gestione collettiva obbligatoria., per esempio, la legislazione prevede un’altra restrizione: l’autorizzazione di ritrasmissioneTrasmissione simultanea, integrale e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi via cavo (o mediante ripetitore) effettuata da un ente diverso dall’emittente originale. Il diritto di ritrasmissione sottostà alla gestione collettiva obbligatoria. può infatti venire rilasciata unicamente da una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. ufficialmente riconosciuta.
Libera utilizzazione
La legge permette di utilizzare un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. protetta per uso personale senza che sia necessario versare un compenso all’autorePersona fisica che crea un’opera. o all’autrice. Tale libera utilizzazioneUtilizzazione che non richiede l’accordo dell’autore né degli aventi diritto. si basa su criteri di giudizio ragionevoli. Per esempio, chiunque ha il diritto di registrare la sua interpretazione di una pièce di teatro o di tradurre il testo di una canzone per uso personale. La legge estende l’ambito personale alla cerchia di amici e parenti, specificando tuttavia che tali persone devono essere legate da stretti vincoli.
Utilizzazioni permesse contro remunerazioneCompenso originato dall’utilizzazione di un’opera e versato all’avente diritto in funzione degli incassi o dei costi (designato anche con i termini di percentuale o royalties a dipendenza del settore considerato). La remunerazione si distingue dall’onorario, in quanto quest’ultimo corrisponde all’indennità dovuta per una prestazione di servizi fornita in risposta a un mandato.
Altri tipi di utilizzo di opere diffuse sono permessi a scopo privato, ma devono venire accompagnati da un compenso per l’autrice o l’autorePersona fisica che crea un’opera.. In Svizzera, si tratta soprattutto di utilizzazioni a fini pedagogici (in ambito scolastico da insegnanti e allievi/e). La remunerazioneCompenso originato dall’utilizzazione di un’opera e versato all’avente diritto in funzione degli incassi o dei costi (designato anche con i termini di percentuale o royalties a dipendenza del settore considerato). La remunerazione si distingue dall’onorario, in quanto quest’ultimo corrisponde all’indennità dovuta per una prestazione di servizi fornita in risposta a un mandato. spettante all’autorePersona fisica che crea un’opera. o all’autrice può essere riscossa unicamente da una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM.. L’indennità sui supporti vergini e il diritto di locazione sono anch’essi un’espressione di questo limite.
La cessioneContratto mediante il quale l’autore trasferisce al cessionario la globalità o una parte del suo diritto d’autore. La cessione è opponibile a tutti, incluso allo stesso autore. dei diritti
Utilizzare un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.
Generalmente un autorePersona fisica che crea un’opera. o un’autrice non crea un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. per se stesso/a; anzi, desidera che questa sia vista o ascoltata dal pubblico, il quale, dal canto suo, aspira ad un accesso quanto più libero possibile alle opere.
Nella vita culturale esiste, di conseguenza, un importante ruolo di trasmissione da svolgere fra gli autori, le autrici e il pubblico: quello degli utilizzatori e delle utilizzatrici, ovvero la società di produzione di un film o l’ente organizzatore di una rappresentazione, per esempio. Solitamente l’utente è colui/lei che assume il rischio economico della produzione. Per questo motivo, cerca di investire negoziando le condizioni più vantaggiose, ossia quelle che garantiscono le migliori probabilità di successo.
Prima di ogni utilizzo di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. protetta, l’utente deve ottenere l’accordo dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice. Tale accordo viene concesso mediante un contratto, per il quale si raccomanda vivamente la forma scritta.
I contratti
Occorre fare una distinzione fra contratto di cessioneContratto mediante il quale l’autore trasferisce al cessionario la globalità o una parte del suo diritto d’autore. La cessione è opponibile a tutti, incluso allo stesso autore. e contratto di licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi..
Mediante un contratto di cessioneContratto mediante il quale l’autore trasferisce al cessionario la globalità o una parte del suo diritto d’autore. La cessione è opponibile a tutti, incluso allo stesso autore., l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice (il/la cedente) trasferisce al cessionario la globalità o una parte dei suoi diritti di proprietà per una durata e un paese determinati.
La cessioneContratto mediante il quale l’autore trasferisce al cessionario la globalità o una parte del suo diritto d’autore. La cessione è opponibile a tutti, incluso allo stesso autore. è opponibile a tutti, compreso allo stesso autorePersona fisica che crea un’opera. o alla stessa autrice, che perde la titolarità dei diritti ceduti.
Per mezzo di un contratto di licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. invece, l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice (il/la licenziante) abilita il licenziatario ad usare (in modo esclusivo o no) la sua operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. secondo modalità dettagliatamente prestabilite, durante un certo arco di tempo e in un paese specifico. I diritti di proprietà non vengono ceduti e il detentore o la detentrice della licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. non può far valere i suoi diritti verso terzi. Per questo motivo, non è raro che le licenze siano anche designate con il termine di “autorizzazioni di utilizzo”.
Il ruolo della SSA
Le negoziazioni fra autorePersona fisica che crea un’opera./autrice e ente utilizzatore possono dar luogo a un risultato deludente, soprattutto per l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice, la cui posizione sul piano economico è generalmente più debole. In questo frangente le società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM., come la SSA, giocano un ruolo importante.
Aderendo alla SSA, le autrici e gli autori le cedono certi diritti. La SSA rappresenta le sue socie e i suoi soci qualora l’ente utilizzatore desideri fare uso dei loro diritti, e stabilisce le condizioni di utilizzo in modo globale e per l’insieme del suo repertorioInsieme delle opere appartenenti ad una medesima categoria di gestione., il che viene designato con il termine di gestione collettiva.
Dal canto suo, l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice divenuto/a socio/a della SSA si impegna a rilasciare delle autorizzazioni unicamente mediante la società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM., e in conformità alle condizioni generali negoziate dalla SSA con l’ente organizzatore.
La SSA offre consulenza ai suoi soci e alle sue socie in materia di contratti; li/le consiglia e li/le orienta presentando loro le clausole più vantaggiose. Esamina inoltre i contratti individuali che un autorePersona fisica che crea un’opera. o un’autrice vorrebbe concludere, e ne verifica la conformità con le prerogative che l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice, accettando lo statuto della SSA, ha ceduto a quest’ultima.
La SSA incoraggia calorosamente gli autori e le autrici a sottoporre i loro contratti all’attenzione del suo servizio giuridico prima di firmarli. La SSA propone anche dei modelli di contratto che costituiscono un’eccellente base per le negoziazioni.
Le autorizzazioni
Autorizzazione individuale
Il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. è un diritto individuale dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice relativo alle sue opere.
La prima modalità di gestione del diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. consiste nel legame diretto fra autorePersona fisica che crea un’opera. o autrice e ente utilizzatore, per esempio fra un autorePersona fisica che crea un’opera. o un’autrice e un teatro.
Tuttavia, benché gli autori e le autrici dispongano liberamente del diritto di utilizzazione e possano stabilire dei contatti diretti con gli utilizzatori e le utilizzatrici, in alcuni casi preferiscono ricorrere a una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM.. Quest’ultima si incarica quindi di centralizzare le richieste, rilasciare le autorizzazioni in nome dell’autrice o dell’autorePersona fisica che crea un’opera., incassare e distribuire i compensi. Tale procedura viene chiamata “gestione individualeGestione dei diritti esclusivi dell’autore caso per caso; tale gestione è effettuata dall’autore stesso o da un rappresentante (società di autori, editore, ecc.). centralizzata”.
Gestione collettiva volontaria
Alcune tipologie di opere sono destinate a un utilizzo intensivo senza che l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice possa sempre negoziare le condizioni finanziarie di un’autorizzazione preliminare.
In molti paesi le autrici e gli autori si sono riuniti in società o associazioni di gestione dei diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. per avere un peso maggiore nelle negoziazioni grazie a una rappresentanza collettiva. In questo caso si parla di gestione collettiva volontariaGestione dei diritti esclusivi dell’autore effettuata da una società di gestione, la quale acquisisce i suddetti diritti tramite cessione e li esercita collettivamente secondo le modalità e i principi approvati dai suoi soci..
Aderendo a una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM., gli autori e le autrici le cedono una parte delle loro prerogative per diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. ai fini dell’amministrazione fiduciaria. Tale gestione collettiva facilita il controllo delle utilizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni globali, semplificando inoltre la riscossione e la ripartizione dei compensi.
Questi vantaggi sono particolarmente evidenti nel caso della gestione dei diritti di diffusioneDiritto di autorizzare la diffusione di un’opera mediante un’emittente (radiofonica o televisiva), in particolare via etere, via satellite, via cavo o via Internet. (radio e televisione). È indubbio che, sia per l’emittente sia per l’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice, risulti più semplice affidare l’incarico a una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. che rappresenti l’insieme del repertorioInsieme delle opere appartenenti ad una medesima categoria di gestione., e che si occupi di negoziare, incassare e distribuire i compensi.
Gestione collettiva obbligatoria
In alcuni casi specifici, che costituiscono restrizioni ai diritti esclusivi degli autori o delle autrici, la legge obbliga gli aventi diritto a far valere i loro diritti in modo collettivo, unendosi in società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM.. In questo caso, solo tali società possono rilasciare le autorizzazioni richieste e incassare i relativi compensi. Sottostanno a questo regime i diritti di ritrasmissioneTrasmissione simultanea, integrale e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi via cavo (o mediante ripetitore) effettuata da un ente diverso dall’emittente originale. Il diritto di ritrasmissione sottostà alla gestione collettiva obbligatoria. (simultanea e invariata) e la ricezione pubblica di opere diffuse, la locazione di opere per uso privatoQualsiasi utilizzo a fini personali o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli di amicizia o parentela., le copie e la messa a disposizione di spazi di memoria in relazione ad un’offerta di distribuzione di programmi televisivi (set-top-boxes e vPvR), l’indennità su supporti vergini e la reprografia (fotocopie), nonché le utilizzazioni di opere in scuole e aziende. Anche il diritto al compenso delle autrici e degli autori che hanno creato delle opere audiovisive e che sono messe a disposizione come video on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale..., nell’ambito definito dalla legge sul diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. dal 1° aprile 2020, sottostà alla gestione collettiva obbligatoriaLa legge sul diritto d’autore sancisce che i seguenti diritti devono obbligatoriamente essere esercitati da una società di gestione: ritrasmissione, copia a fini privati, ricezione pubblica, reprografia, locazione, utilizzo a fini pedagogici, utilizzazione in aziende. Si tratta di ambiti di utilizzo per i quali il legislatore parte dal presupposto che non è assennato, se non impossibile, che l’autore segua personalmente....
Le società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. riscuotono i compensi per diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. presso gli utenti sulla base di tariffe da esse previamente negoziate (una tariffa unica per tipo di utilizzo e un solo organo di incasso) e ridistribuiscono i proventi che ne derivano alle autrici e agli autori.
Un autorePersona fisica che crea un’opera. o un’autrice non è tenuto/a ad affiliarsi a una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM., ma se vi rinuncia non può far valere personalmente i diritti sottostanti alla gestione collettiva obbligatoriaLa legge sul diritto d’autore sancisce che i seguenti diritti devono obbligatoriamente essere esercitati da una società di gestione: ritrasmissione, copia a fini privati, ricezione pubblica, reprografia, locazione, utilizzo a fini pedagogici, utilizzazione in aziende. Si tratta di ambiti di utilizzo per i quali il legislatore parte dal presupposto che non è assennato, se non impossibile, che l’autore segua personalmente..., e non può quindi incassare nessun compenso relativo a tali diritti.
È importante ricordare che, in Svizzera, le società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. sottostanno alla sorveglianza della Confederazione (ovvero all’IPIIstituto Federale della Proprietà Intellettuale: autorità di sorveglianza delle società di gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini in Svizzera., Istituto Federale della Proprietà Intellettuale).
Licenza collettiva estesa
Un nuovo strumento è stato introdotto dalla revisione del diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. entrata in vigore il 1° aprile 2020. In certi casi, le società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. possono anche rilasciare un’autorizzazione relativa a degli aventi diritto che non rappresentano, a condizione che possano dimostrare che rappresentano un numero significativo d’autrici ed autori nel settore d’utilizzazione in questione. Un’ulteriore condizione è che l’utilizzo porti su un gran numero di opere e/o prestazioni protette. Le società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. possono rilasciare tale licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. collettiva estesa solo se lo sfruttamento normale delle opere in questione non è compromesso dalla loro autorizzazione. Tale licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. potrebbe essere accordata per esempio a delle istituzioni di conservazione di memoria.
Prerogative della SSA
Dal punto di vista giuridico, la forma organizzativa e gli ambiti di competenza possono variare notevolmente da una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. all’altra.
Occorre precisare che la SSA è abilitata ad amministrare i diritti dei suoi soci e delle sue socie, per una categoria specifica di utilizzazioni delle opere, sulla base di contratti di affiliazione.
Mediante tali contratti, le autrici e gli autori cedono alcuni dei loro diritti di utilizzazione alla SSA, affinché quest’ultima possa assumere la gestione collettiva sull’intero repertorioInsieme delle opere appartenenti ad una medesima categoria di gestione. delle opere già create, ma anche su quelle in corso di creazione.
Diritti di protezione affini, diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. e Copyright
Diritti di protezione affini
In accordo con la convenzione di Roma, la legislazione svizzera concede inoltre dei diritti esclusivi sulle prestazioni agli artisti ed alle artiste interpreti, ai produttori ed alle produttrici di fonogrammi e videogrammi, alle case di produzione audiovisiva, nonché agli organismi di diffusione.
Tali diritti vengono chiamati “diritti affiniDiritti degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e videogrammi, nonché degli organismi di diffusione.” poiché derivano direttamente dal diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera., e permettono in particolar modo agli artisti e alle artiste interpreti di vietare qualsiasi utilizzazione della loro prestazione.
Tuttavia, tale diritto di divieto è valevole unicamente per la loro interpretazione /esecuzione dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. e non per l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. in sé (ragione per la quale si parla di “diritti affiniDiritti degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e videogrammi, nonché degli organismi di diffusione.”).
Ulteriori informazioni in materia sono disponibili sul sito trilingue di SWISSPERFORMSWISSPERFORM fa valere presso gli utilizzatori il diritto alla remunerazione dei titolari dei diritti affini relativi alle utilizzazioni secondarie delle loro prestazioni. Gli interpreti e i produttori (di fonogrammi e videogrammi), nonché le emittenti, hanno il diritto di ricevere le indennità riscosse da SWISSPERFORM nel settore fonografico e audiovisivo. Per saperne di più: www.swissperform.ch., società svizzera di gestione dei diritti di protezione affini.
Diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. o copyrightTermine anglosassone usato per riferirsi al “diritto d’autore”.?
Molti paesi hanno firmato la Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche, nonché la Convenzione universale sul diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera., il che parrebbe indicare l’esistenza di un certo consenso in materia. Ciononostante, nell’ambito del diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. coesistono due legislazioni completamente diverse:
- La tradizione giuridica anglo-americana (common lawModello di ordinamento giuridico vigente per esempio negli Stati Uniti.),
- La tradizione giuridica dell’Europa continentale basata sul diritto romano (codice civile).
Nel sistema del common lawModello di ordinamento giuridico vigente per esempio negli Stati Uniti., il diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera. viene designato con il termine “copyrightTermine anglosassone usato per riferirsi al “diritto d’autore”.” (diritto di riproduzione). Si tratta di una protezione giuridica delle opere pubblicate, di orientamento commerciale, che si riferisce all’utilizzazione delle opere considerando la loro riproduzione. Il sistema dell’Europa continentale adotta invece un approccio basato sull’individuo. L’autorePersona fisica che crea un’opera. o l’autrice, posto/a al centro del dispositivo legale, gode di prerogative personali e finanziarie grazie alle quali, con l’applicazione della legge, può esercitare un controllo sulle utilizzazioni della sua operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta..
Queste due concezioni giuridiche presentano vantaggi diversi: il copyrightTermine anglosassone usato per riferirsi al “diritto d’autore”. non offre una protezione dei diritti personali dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice così estesa come il diritto dell’Europa continentale, ma è più completo nella definizione dei beni protetti. Inoltre, essendo un diritto di riproduzione, il copyrightTermine anglosassone usato per riferirsi al “diritto d’autore”. include una cerchia di titolari dei diritti più ampia, poiché ne possono godere anche le persone morali. Se, per esempio, un’autrice o un autorePersona fisica che crea un’opera. crea un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. nell’ambito di un contratto di lavoro, di mandato o ai fini della produzione di un film, il/la titolare del diritto è il/la datore/trice di lavoro, il/la committente o il/la produttore/trice del film, poiché sul piano giuridico si considera che, salvo patto contrario, vi sia una cessioneContratto mediante il quale l’autore trasferisce al cessionario la globalità o una parte del suo diritto d’autore. La cessione è opponibile a tutti, incluso allo stesso autore. di diritti.