Contratto mediante il quale un avente dirittoPersona fisica o morale che detiene dei diritti d’autore, o a titolo originario (persona fisica), oppure per cessione o eredità. autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi.