Utilizzare delle opere
Informazioni generali
Desiderate rappresentare, trasmettere, mettere a disposizione, riprodurre o distribuire un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. creata da un’autrice o un autorePersona fisica che crea un’opera. rappresentato dalla SSA? Benvenuti! Questa sezione è per voi. La SSA è ugualmente a vostra disposizione per guidarvi in modo personalizzato.
In conformità alla legge, qualsiasi utilizzatore o utilizzatrice di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. deve disporre di un’autorizzazione dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice, che si ottiene attraverso la SSA allorquando la società gestisce i loro diritti, ovvero li rappresenta. Questa regola vale anche per l’adattamento, la traduzione, la registrazione di opere rappresentate in pubblico, la riproduzione, la trasmissione, la messa a disposizione nonché qualunque altro tipo di utilizzo, compreso quello in forma digitale.
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Le autrici e gli autori hanno infatti la possibilità di cedere i loro diritti a una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM., come per esempio la SSA. In tal caso, la società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. interviene a loro nome nelle relazioni con gli utilizzatori e le utilizzatrici di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. (gestione collettiva facoltativaGestione dei diritti esclusivi dell’autore effettuata da una società di gestione, la quale acquisisce i suddetti diritti tramite cessione e li esercita collettivamente secondo le modalità e i principi approvati dai suoi soci.).
In generale, ogni forma di utilizzo deve essere oggetto di un’autorizzazione specifica. Poco importa che l’accesso all’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. sia gratuito o a pagamento per il pubblico: in entrambi i casi, è necessaria un’autorizzazione e dovranno essere pagati i compensi per diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera..
Altre modalità si applicano ai diritti sottostanti al regime di una gestione collettiva obbligatoriaLa legge sul diritto d’autore sancisce che i seguenti diritti devono obbligatoriamente essere esercitati da una società di gestione: ritrasmissione, copia a fini privati, ricezione pubblica, reprografia, locazione, utilizzo a fini pedagogici, utilizzazione in aziende. Si tratta di ambiti di utilizzo per i quali il legislatore parte dal presupposto che non è assennato, se non impossibile, che l’autore segua personalmente... o di una eventuale licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. collettiva estesa.
Utilizzazione di opere – teatri, compagnie teatrali ed enti organizzatori di eventi
I teatri o le compagnie teatrali che desiderano presentare una pièce esistente devono disporre di un’autorizzazione dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice. Tale autorizzazione è rilasciata dalla SSA con l’accordo del socio o della socia in questione. Le tariffe minime della SSA devono essere rispettate. Il conteggio dei compensi per diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. avviene tramite la SSA, la quale aiuta inoltre gli utilizzatori e le utilizzatrici ad identificare gli aventi diritto (autorePersona fisica che crea un’opera./trice, editore/trice, adattatore/trice, traduttore/trice, compositore/trice, coreagrafo/a, ecc.) e a intraprendere le pratiche necessarie per il rilascio dell’autorizzazione. È richiesta un’autorizzazione anche nel caso in cui l’utente sia un teatro amatoriale o una scuola che organizza spettacoli teatrali.
Utilizzazione di opere – organismi di diffusione (radio e TV)
Solitamente gli organismi di diffusione stipulano con la SSA un contratto di utilizzazione generale, in virtù del quale possono usare le opere del suo repertorioInsieme delle opere appartenenti ad una medesima categoria di gestione. in tutta legalità e semplicità. Le tariffe sono definite nel contratto e quindi non devono essere più negoziate caso per caso, il che facilita l’amministrazione e l’elaborazione di un budget per l’organismo di diffusione.
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Utilizzazione di opere – società di produzione audiovisiva
Dei contratti individuali devono essere stipulati fra produttori/trici e autori/trici di trattamenti e sceneggiature, nonché registi/e, aventi diritto di testi preesistenti, etc. È importante che tali contratti contengano una clausola di riservaNei contratti stipulati con l’utilizzatore di un’opera audiovisiva, clausola mediante la quale viene sancito che la riscossione di alcuni diritti d’autore avverrà esclusivamente tramite la società di gestione di cui l’autore è socio. relativa ai diritti di diffusioneDiritto di autorizzare la diffusione di un’opera mediante un’emittente (radiofonica o televisiva), in particolare via etere, via satellite, via cavo o via Internet., di comunicazione al pubblico, di messa a disposizione (“on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale...”) e al diritto di riproduzione, poiché la SSA esercita questi diritti su mandato dei suoi soci e delle sue socie. Poco importa che l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. sia destinata al cinema, alla televisione, al video on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale... o che rientri nel genere della realtà virtuale, che sia cross-media o destinata unicamente ad internet (“web native”), i principi restano gli stessi.
Utilizzazione di opere – case editrici
I contratti di licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. stipulati fra casa editrice e l’ente che rilascia la licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. devono tener conto della cessioneContratto mediante il quale l’autore trasferisce al cessionario la globalità o una parte del suo diritto d’autore. La cessione è opponibile a tutti, incluso allo stesso autore. dei diritti degli autori e delle autrici alla SSA. La casa editrice è debitrice nei confronti dell’autorePersona fisica che crea un’opera. o dell’autrice per quanto riguarda i compensi relativi ai diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera.; la fatturazione è di competenza della SSA.
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Utilizzazione di opere – Internet, social networks e reti mobili
Internet è una tecnologia: le utilizzazioni delle opere possono assumere forme multiple. Occorre in particolare distinguere fra trasmissione simultaneaTrasmissione simultanea (invariata e integrale) di programmi radiofonici e/o televisivi via Internet. (simulcastTrasmissione simultanea (invariata e integrale) di programmi radiofonici e/o televisivi via Internet.), webcastTrasmissione di un’opera o di un programma ideati appositamente per la rete digitale e accessibili solo in tal modo, in un ordine cronologico determinato dal fornitore del servizio., live-streaming, messa a disposizione on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale... e vendita di esemplari digitali di opere. L’uso di opere protette su reti digitali sottostà alle stesse regole di qualsiasi altra forma di utilizzo: è necessaria un’autorizzazione preliminare degli aventi diritto. Utilizzando le tecnologie adeguate, è possibile delimitare i territori da cui gli utenti potranno vedere e/o ascoltare l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. e restringere l’accesso ad un pubblico limitato.
I social networks o le piattaforme di scambio di video costituiscono dei casi particolari, senza nominare le applicazioni per dispositivi mobili. Questo ambito evolve costantemente e molto rapidamente, nuovi contesti richiedono nuove soluzioni giuridiche, differenti da territorio a territorio. In certi casi, l’autorizzazione (la licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi.) e il compenso per gli autori e le autrici sono oggetto di un regime legale complementare, come per esempio in Svizzera nel caso del video on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale..., a seguito di un recente cambiamento legislativo.