Utilizzare delle opere

Informazioni generali

Desiderate rappresentare, trasmettere, mettere a disposizione, riprodurre o distribuire un’opera creata da un’autrice o un autore rappresentato dalla SSA? Benvenuti! Questa sezione è per voi. La SSA è ugualmente a vostra disposizione per guidarvi in modo personalizzato.

In conformità alla legge, qualsiasi utilizzatore o utilizzatrice di un’opera deve disporre di un’autorizzazione dell’autore o dell’autrice, che si ottiene attraverso la SSA allorquando la società gestisce i loro diritti, ovvero li rappresenta. Questa regola vale anche per l’adattamento, la traduzione, la registrazione di opere rappresentate in pubblico, la riproduzione, la trasmissione, la messa a disposizione nonché qualunque altro tipo di utilizzo, compreso quello in forma digitale.
Per saperne di più…

Le autrici e gli autori hanno infatti la possibilità di cedere i loro diritti a una società di gestione, come per esempio la SSA. In tal caso, la società di gestione interviene a loro nome nelle relazioni con gli utilizzatori e le utilizzatrici di un’opera (gestione collettiva facoltativa).

In generale, ogni forma di utilizzo deve essere oggetto di un’autorizzazione specifica. Poco importa che l’accesso all’opera sia gratuito o a pagamento per il pubblico: in entrambi i casi, è necessaria un’autorizzazione e dovranno essere pagati i compensi per diritti d’autore.

Altre modalità si applicano ai diritti sottostanti al regime di una gestione collettiva obbligatoria o di una eventuale licenza collettiva estesa.

Utilizzazione di opere – teatri, compagnie teatrali ed enti organizzatori di eventi

I teatri o le compagnie teatrali che desiderano presentare una pièce esistente devono disporre di un’autorizzazione dell’autore o dell’autrice. Tale autorizzazione è rilasciata dalla SSA con l’accordo del socio o della socia in questione. Le tariffe minime della SSA devono essere rispettate. Il conteggio dei compensi per diritti d’autore avviene tramite la SSA, la quale aiuta inoltre gli utilizzatori e le utilizzatrici ad identificare gli aventi diritto (autore/trice, editore/trice, adattatore/trice, traduttore/trice, compositore/trice, coreagrafo/a, ecc.) e a intraprendere le pratiche necessarie per il rilascio dell’autorizzazione. È richiesta un’autorizzazione anche nel caso in cui l’utente sia un teatro amatoriale o una scuola che organizza spettacoli teatrali.

Utilizzazione di opere – organismi di diffusione (radio e TV)

Solitamente gli organismi di diffusione stipulano con la SSA un contratto di utilizzazione generale, in virtù del quale possono usare le opere del suo repertorio in tutta legalità e semplicità. Le tariffe sono definite nel contratto e quindi non devono essere più negoziate caso per caso, il che facilita l’amministrazione e l’elaborazione di un budget per l’organismo di diffusione.
Per saperne di più…

Utilizzazione di opere – società di produzione audiovisiva

Dei contratti individuali devono essere stipulati fra produttori/trici e autori/trici di trattamenti e sceneggiature, nonché registi/e, aventi diritto di testi preesistenti, etc. È importante che tali contratti contengano una clausola di riserva relativa ai diritti di diffusione, di comunicazione al pubblico, di messa a disposizione (“on demand”) e al diritto di riproduzione, poiché la SSA esercita questi diritti su mandato dei suoi soci e delle sue socie. Poco importa che l’opera sia destinata al cinema, alla televisione, al video on demand o che rientri nel genere della realtà virtuale, che sia cross-media o destinata unicamente ad internet (“web native”), i principi restano gli stessi.

Utilizzazione di opere – case editrici

I contratti di licenza stipulati fra casa editrice e l’ente che rilascia la licenza devono tener conto della cessione dei diritti degli autori e delle autrici alla SSA. La casa editrice è debitrice nei confronti dell’autore o dell’autrice per quanto riguarda i compensi relativi ai diritti d’autore; la fatturazione è di competenza della SSA.
Per saperne di più…

Utilizzazione di opere – Internet, social networks e reti mobili

Internet è una tecnologia: le utilizzazioni delle opere possono assumere forme multiple. Occorre in particolare distinguere fra trasmissione simultanea (simulcast), webcast, live-streaming, messa a disposizione on demand e vendita di esemplari digitali di opere. L’uso di opere protette su reti digitali sottostà alle stesse regole di qualsiasi altra forma di utilizzo: è necessaria un’autorizzazione preliminare degli aventi diritto. Utilizzando le tecnologie adeguate, è possibile delimitare i territori da cui gli utenti potranno vedere e/o ascoltare l’opera e restringere l’accesso ad un pubblico limitato.

I social networks o le piattaforme di scambio di video costituiscono dei casi particolari, senza nominare le applicazioni per dispositivi mobili. Questo ambito evolve costantemente e molto rapidamente, nuovi contesti richiedono nuove soluzioni giuridiche, differenti da territorio a territorio. In certi casi, l’autorizzazione (la licenza) e il compenso per gli autori e le autrici sono oggetto di un regime legale complementare, come per esempio in Svizzera nel caso del video on demand, a seguito di un recente cambiamento legislativo.