gestione collettiva obbligatoria

La legge sul diritto d’autore sancisce che i seguenti diritti devono obbligatoriamente essere esercitati da una società di gestione: ritrasmissione, copia a fini privati, ricezione pubblica, reprografia, locazione, utilizzo a fini pedagogici, utilizzazione in aziende.

Si tratta di ambiti di utilizzo per i quali il legislatore parte dal presupposto che non è assennato, se non impossibile, che l’autore segua personalmente l’utilizzazione delle sue opere e riceva i compensi che ne derivano. Nel caso della gestione collettiva obbligatoria, le società di gestione fissano delle tariffe comuni in collaborazione con le organizzazioni di utilizzatori per i diversi repertori. I compensi riscossi vengono in seguito ridistribuiti fra gli autori conformemente ai regolamenti di ripartizione. La gestione e i regolamenti di ripartizione sono sottomessi all’approvazione dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI). Le tariffe dipendono anche dall’approvazione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF).