Organismi di diffusione

SRG SSR – televisione

I contratti conclusi fra la SSA e le televisioni della SSR (RTS, RSI, SRF) definiscono la riscossione dei diritti e l’estensione dell’autorizzazione accordata.
Nei confronti della RTS e della RSI, la SSA rappresenta anche i soci e le socie di SUISSIMAGE.

SRG SSR – radio

La SSA ha concluso un contratto di autorizzazione con l’insieme delle emittenti radiofoniche della SSR. Il calcolo dei compensi relativi ai diritti di diffusione si basa su una tariffa al minuto negoziata periodicamente, e diversa secondo la regione linguistica.

Televisioni private, locali e regionali

I canali televisivi privati e locali optano, a dipendenza del numero di opere del repertorio della SSA che trasmettono, o per un contratto di licenza, il quale li autorizza a usare l’intero repertorio della SSA, o per una regolamentazione dei diritti caso per caso. La SSA riscuote i compensi per diritti d’autore anche in nome di ProLitteris e di SUISSIMAGE.
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Radio private, locali e regionali

Con le radio della Svizzera romanda e del Ticino è stata convenuta l’applicazione di un forfait o di una tariffa al minuto; in queste regioni la SSA riscuote i compensi per diritti d’autore anche in nome di ProLitteris. In cambio, ProLitteris rappresenta la SSA presso le radio private e locali della Svizzera tedesca. I compensi per diritti d’autore sono tuttavia versati all’avente diritto dalla società di cui è socio, rispettivamente secondo i contratti di reciprocità per le autrici e gli autori affiliati a società di gestione estere.
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“On demand” e “catch-up” (replay)

La messa a disposizione di un’opera in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta è oggetto di regole particolari a cui è dedicata una rubrica specifica. La messa a disposizione comprende generalmente anche la catch-up TV. La responsabilità del pagamento dei diritti spetta all’organismo di diffusione. Tuttavia, nel caso specifico della messa a disposizione di copie e di capacità di memoria in relazione alla distribuzione di programmi televisivi, è il fornitore del servizio che deve versare i compensi, secondo le disposizioni della Tariffa Comune 12.