Area autrici e autori
Panoramica delle prestazioni offerte dalla SSA
La SSA si incarica di riscuotere e ripartire i compensi relativi ai diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. per conto dei suoi soci e delle sue socie: emette una fattura destinata al’usente, incassa i soldi e, in seguito alla deduzione di una percentuale necessaria per coprire i costi di gestione, ridistribuisce i proventi agli autori e alle autrici. Adempie inoltre le funzioni assegnatele dalla legge e derivanti dal suo mandato ufficiale.
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In linea generale, gli autori e le autrici sono liberi/e di vegliare personalmente sul rispetto dei diritti associati alle loro opere, affidando questo compito a case editrici, agenzie, gallerie d’arte, ecc. a dipendenza del tipo di operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., o di rivolgersi a una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM.. Tali società dispongono del personale qualificato e degli strumenti finanziari e giuridici adeguati per potersi incaricare della gestione dei diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera.. Rivestono inoltre un peso maggiore presso gli utilizzatori delle opere e rinforzano la solidarietà fra gli autori e le autrici. Organizzate solitamente in cooperative, il loro unico obiettivo, e elemento determinante del loro operare, consiste nella tutela degli interessi dei loro soci e socie.
La SSA è una società di gestioneIn Svizzera si contano cinque società di gestione dei diritti d’autore e diritti affini: ProLitteris, SSA, Suissimage, SUISA e SWISSPERFORM. per le opere drammatiche, drammatico-musicali, coreografiche e audiovisive. Oltre a riscuotere i compensi per diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. e a ridistribuire i proventi che ne derivano, la SSA offre le prestazioni seguenti:
Consulenza giuridica
La SSA orienta i suoi soci e le sue socie riguardo a qualsiasi questione legata al diritto d’autorePersona fisica che crea un’opera..
Documentazione e relazioni internazionali
La dichiarazione alla SSA dei dati relativi alle opere costituisce il punto di accesso a una rete di gestione dei diritti su scala nazionale e internazionale. Maggiori informazioni in merito sono disponibili sul sito della Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori.
Deposito di opere inedite
Le opere non pubblicate possono essere depositate presso la SSA. Il deposito costituisce la prova dell’esistenza di un’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. in un dato momento.
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Fondo culturale
Il fondo culturale permette alla SSA di promuovere la creazione e la divulgazionePrima presentazione di un’opera al pubblico. di opere svizzere.
Fonds de Secours
I soci e le socie della SSA possono accedere, a certe condizioni, all’istituzione di previdenza della SSA, la quale gestisce il capitale pensionistico da loro accumulato proporzionalmente ai compensi riscossi.
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Fondo di solidarietà
Il fondo di solidarietà permette di aiutare i soci e le socie che si trovano in una situazione finanziaria difficile.
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Gestione dei diritti
In linea generale la SSA procede alla ripartizione dei diritti di diffusioneDiritto di autorizzare la diffusione di un’opera mediante un’emittente (radiofonica o televisiva), in particolare via etere, via satellite, via cavo o via Internet. incassati dalle radio e televisioni della SRG/SSR, nonché dei diritti di rappresentazione (teatro), alla fine di ogni mese durante tutto l’anno, a seconda delle utilizzazioni delle opere. Per quanto riguarda le radio e le TV private, invece, la SSA ripartisce i compensi ogni autunno in funzione degli incassi.
La ripartizione dei compensi associati alla gestione collettiva obbligatoria (GCO)La legge sul diritto d’autore sancisce che i seguenti diritti devono obbligatoriamente essere esercitati da una società di gestione: ritrasmissione, copia a fini privati, ricezione pubblica, reprografia, locazione, utilizzo a fini pedagogici, utilizzazione in aziende. Si tratta di ambiti di utilizzo per i quali il legislatore parte dal presupposto che non è assennato, se non impossibile, che l’autore segua personalmente..., che include in particolare i diritti di ritrasmissioneTrasmissione simultanea, integrale e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi via cavo (o mediante ripetitore) effettuata da un ente diverso dall’emittente originale. Il diritto di ritrasmissione sottostà alla gestione collettiva obbligatoria. via cavo, di copia privataIndica il compenso spettante all’autore nel caso di riproduzione della sua opera a titolo privato. Questo diritto a una rimunerazione può essere esercitato unicamente attraverso una società di gestione. (CD, DVD, ecc.), di noleggio (videoclub) e le utilizzazioni scolastiche, avviene con scadenza annua, nel corso dell’anno successivo allo sfruttamento delle opere: i diritti per le opere drammatiche, drammatico-musicali e coreografiche vengono ripartiti in settembre, e i diritti delle opere audiovisive francofone in novembre/dicembre.
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La ripartizione dei diritti relativi all’ utilizzazione on demandModalità di trasmissione via rete digitale che permette all’utilizzatore di visionare, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, le opere audiovisive stoccate in banche dati numeriche. A differenza del “pay per view” o del sistema “near video on demand”, l’utente non è limitato da un programma che determina il momento nel quale egli può usufruire della diffusione di un’opera. Tale... (VOD ecc.) avviene al meno una volta all’anno.
La SSA versa i diritti di riproduzione (CD, DVD, ecc.) durante tutto l’anno a fine mese, in funzione degli incassi del mese precedente.
La ripartizione dei diritti sfruttati all’estero, qualsiasi sia la natura delle opere o la loro utilizzazione, si effettua nel corso di tutto l’anno a secondo degli incassi.
Gli altri diritti gestiti sono generalmente ripartiti nel mese successivo all’incasso.
È importante specificare che tutte queste ripartizioni sono possibili unicamente nel caso in cui gli autori, le autrici e/o gli aventi diritto dichiarino le loro opere nei tempi stabiliti e forniscano una documentazione completa.
Ripartizioni complementari possono essere effettuate in seguito, secondo le regole usuali della SSA.
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Informazioni
I soci e le socie della SSA ricevono tre volte all’anno la pubblicazione “Le Journal de la SSA”. “Infolettre” è la newsletter della SSA.
Imposte alla fonte
Per recuperare l’imposta alla fonte dedotta dai diritti provenienti dall’estero, è necessario distinguere due situazioni, a seconda che il domicilio fiscale dell’autrice/autore sia in Svizzera oppure no. Inoltre, i differenti tassi d’imposizione applicabili dipendono dal paese d’origine dei proventi; la Svizzera e alcuni altri paesi non praticano nessuna trattenuta alla fonte sui diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera..
Se il domicilio fiscale dell’autrice/autore è in Svizzera: un’imposta alla fonte ridotta è solitamente prelevata nel paese d’origine. In generale, le persone domiciliate fiscalmente in Svizzera beneficiano di un’aliquota ridotta dell’imposta alla fonte, in virtù delle convenzioni di doppia imposizione sottoscritte dalla Svizzera con i paesi da cui provengono i diritti.
Secondo le informazioni a nostra disposizione, è possibile recuperarla, purché la somma superi 50.- CHF, richiedendo un’imputazione forfettaria all’Amministrazione cantonale delle imposte, la quale potrà inoltre fornire all’autrice/autore indicazioni più precise e mettere a disposizione i documenti necessari (formulario DA-3).
La domanda deve essere presentata personalmente dopo il termine dell’anno civile nel corso del quale i diritti sono stati versati. Il diritto al rimborso si estingue se non viene esercitato entro tre anni.
Se il domicilio fiscale dell’autrice/autore non è in Svizzera: se il paese da cui provengono i diritti applica una ritenuta alla fonte, l’aliquota di tale imposta non sarà generalmente ridotta, ovvero sarà generalmente superiore a quella deducibile per le autrici/gli autori domiciliati in Svizzera. Le pratiche fiscali sono soggette a cambiamenti e si consiglia di leggere il nostro promemoria o di contattarci per un caso specifico. Solamente l’autorità fiscale locale sarà in grado di informarvi sulle modalità che permetterebbero di recuperare tutto o in parte queste ritenute, principalmente a secondo delle convenzioni concluse tra lo stato di residenza dell’autrice/autore e lo stato di origine dei proventi.
Obbligo d’informazione e rimborso
Le/i socie/i e mandante/i devono notificare tempestivamente alla SSA qualsiasi cambiamento del proprio paese di residenza fiscale entro 30 giorni esi impegnano a versare alla SSA qualsiasi imposta alla fonte che la SSA è tenuta a rimborsare, anche retroattivamente e in tutti i casi, alle società consorelle estere a seguito di procedimenti avviati dalle autorità fiscali locali.
ISAN
L’ISAN« International Standard Audiovisual Number »; l’ISAN (numero internazionale standardizzato delle opere audiovisive) è un sistema di numerazione volontario, certificato ISO, che permette di identificare le opere audiovisive. Costituisce un numero di identificazione unico, permanente e riconosciuto a livello internazionale, specifico a ogni opera audiovisiva. (International Standard Audiovisual Number) è un sistema di numerazione e serve a identificare le opere audiovisive. Ad ogni operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. audiovisiva inserita nel database dei film ISAN« International Standard Audiovisual Number »; l’ISAN (numero internazionale standardizzato delle opere audiovisive) è un sistema di numerazione volontario, certificato ISO, che permette di identificare le opere audiovisive. Costituisce un numero di identificazione unico, permanente e riconosciuto a livello internazionale, specifico a ogni opera audiovisiva. viene assegnato un numero di riferimento unico, riconosciuto a livello internazionale e immutabile, un cosiddetto “identificatore”.
L’ISAN« International Standard Audiovisual Number »; l’ISAN (numero internazionale standardizzato delle opere audiovisive) è un sistema di numerazione volontario, certificato ISO, che permette di identificare le opere audiovisive. Costituisce un numero di identificazione unico, permanente e riconosciuto a livello internazionale, specifico a ogni opera audiovisiva. è usato come numero di riferimento nelle seguenti aree:
- Semplificazione dei processi di sfruttamento per la liquidazione e la distribuzione dei compensi per i diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera..
- Tracciabilità e controllo dello sfruttamento da parte dei licenziatari come le società di radiodiffusione con e senza offerte di streaming, i produttori di video/DVD
- Mezzi contro la pirateriaUtilizzo illecito dell’interpretazione, dell’esecuzione, dell’illustrazione o registrazione di un’opera protetta. o l’uso non autorizzato
- Gestione di cataloghi di film
- Domande per il festival, domande di finanziamento
La SSA sostiene ISAN« International Standard Audiovisual Number »; l’ISAN (numero internazionale standardizzato delle opere audiovisive) è un sistema di numerazione volontario, certificato ISO, che permette di identificare le opere audiovisive. Costituisce un numero di identificazione unico, permanente e riconosciuto a livello internazionale, specifico a ogni opera audiovisiva. Switzerland e contribuisce pertanto alla raccolta dei numeri per le produzioni svizzere.
La SSA sostiene anche le opere più anziane dei suoi membri per le quali nessun ente produttore ha richiesto un numero ISAN« International Standard Audiovisual Number »; l’ISAN (numero internazionale standardizzato delle opere audiovisive) è un sistema di numerazione volontario, certificato ISO, che permette di identificare le opere audiovisive. Costituisce un numero di identificazione unico, permanente e riconosciuto a livello internazionale, specifico a ogni opera audiovisiva., affinché gli autori non siano penalizzati.
Pagamento dei diritti
In questa pagina troverete il promemoria “Invio dei conteggi di diritti d’autore e d’altri documenti importanti”.
Spazi di lavoro
La SSA mette a disposizione gratuitamente per i suoi membri tre spazi di lavoro: la Sala Michel Soutter, la Sala conferenze Bernard Falciola e lo Spazio collettivo Anne Cuneo.
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Successione legale
La SSA rappresenta anche gli eredi e le erede degli autori e delle autrici, a condizione che essi le abbiano affidato un mandato di gestione a questo scopo.
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Tessera di socio
Su presentazione della tessera della SSA, i soci e le socie godono di alcuni sconti.
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