Ambiti giuridici

La SSA opera negli ambiti dei diritti esclusivi e dei diritti di gestione collettiva obbligatoria. Le disposizioni legali applicabili sono in particolare quelle sancite dalla legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA).

I diritti esclusivi sono dei diritti di cui l’autore o l’autrice dispone liberamente e che possono, ma non devono necessariamente, essere trasferiti a una società come la SSA ai fini di una gestione collettiva volontaria. I diritti sottomessi alla gestione collettiva obbligatoria sono invece per legge sempre di pertinenza di una società di gestione.

In Svizzera, per le utilizzazioni più importanti, la situazione può essere riassunta così:

Diritti esclusivi

Diritto di diffusione: diffusione di opere protette alla radio e alla televisione

Diritto di rappresentazione: rappresentazione di opere drammatiche, drammatico-musicali e coreografiche in teatri o in qualsiasi altro luogo di rappresentazione.

Diritto di riproduzione: fabbricazione di supporti audio e audiovisivi (CD, DVD, Blu-ray).

Diritti sottoposti alla gestione collettiva obbligatoria

Diritto di ritrasmissione: ritrasmissione simultanea, integrale e non modificata di opere nelle reti via cavo, tramite ripetitori o via reti IP su terminali mobili o schermi di PC.

Diritto di ricezione pubblica: ricezione di programmi radiofonici e televisivi in locali pubblici.

Copia privata: fabbricazione e importazione di cassette, CD, DVD e altri supporti audio e video vergini, memorie digitali integrate in apparecchi; messa a disposizione di copie e di capacità di memoria in relazione alla distribuzione di programmi televisivi (set-top-boxes, vPVR).

Diritto di locazione: noleggio di esemplari di un’opera.

Reprografia: diritto di riproduzione in fotocopia

Utilizzazione scolastica: utilizzo di opere da parte degli/delle insegnanti e loro allievi e allieve a fini pedagogici.

Uso interno: utilizzazione di opere in aziende, amministrazioni pubbliche, istituzioni, commissioni e altri organismi analoghi allo scopo di informazione interna e documentazione.

Diritto di messa a disposizione

La messa a disposizione così che ciascuno possa avere accesso ad un’opera dal luogo e nel momento di sua scelta è un diritto esclusivo. Dal 1° aprile 2020, le autrici e gli autori beneficiano inoltre di un diritto inalienabile al compenso per la messa a disposizione delle loro opere audiovisive. Tale diritto è sottoposto alla gestione collettiva obbligatoria e può essere esercitato esclusivamente da una società di gestione autorizzata. L’applicazione di questo diritto alla remunerazione è soggetta a certe condizioni e sostituisce il compenso dell’autore o autrice per l’utilizzo autorizzato da contratto. Il video on demand è quindi oggetto di due regimi differenti e complementari. La SSA gestisce il diritto al compenso e, per gli ambiti non coperti dalle nuove disposizioni legali, amministra il diritto esclusivo di messa a disposizione su base contrattuale per le opere del suo repertorio.