Nel caso del Transactional Video on Demand (“TVODNel caso del Transactional Video on Demand (“TVOD”) il consumatore finale svizzero o un intermediario paga all’utente un determinato compenso una tantum affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale una determinata opera audiovisiva per un periodo di tempo limitato dall’utente. (TC 14)”) il consumatore finale svizzero o un intermediario paga all’utente un determinato compenso una tantum affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale una determinata operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. audiovisiva per un periodo di tempo limitato dall’utente. (TC 14)