Nel caso dell’Electronic Sell Through (“ESTNel caso dell’Electronic Sell Through (“EST”) il consumatore finale svizzero o un intermediario paga all’utente un determinato compenso una tantum affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale svizzero una determinata opera audiovisiva in modo tale che possa scaricarla e consumarla senza alcun limite di tempo imposto dall’utente. (TC 14)”) il consumatore finale svizzero o un intermediario paga all’utente un determinato compenso una tantum affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale svizzero una determinata operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. audiovisiva in modo tale che possa scaricarla e consumarla senza alcun limite di tempo imposto dall’utente. (TC 14)