Una firma tradizionale manoscritta su carta comporta ancora un vantaggio sostanziale rispetto alla praticità di una firma elettronica semplice.
Vi permette di ottenere facilmente un rigetto dell’opposizione e di forzare più rapidamente il pagamento del vostro compenso di incarico o di qualsiasi altra somma che vi è dovuta in caso d’inadempienza da parte dell’ente di produzione o del vostro partner contrattuale. In effetti, affinché un giudice (nella procedura d’esecuzione sommaria) possa considerare il contratto come un titolo di riconoscimento di debito valido, ad oggi è necessario che la firma sia apposta a mano sul contratto cartaceo. Solo la firma elettronica qualificata, che è a pagamento ed è strettamente regolamentata, equivale alla firma autografa.
Tuttavia, se lo richiedete o acconsentite, la SSA controfirma ormai anche virtualmente i vostri contratti d’autorePersona fisica che crea un’opera. audiovisivi quando sono basati sui suoi modelli.
Trovate maggiori precisioni al riguardo nella nota informativa «Firma elettronica o autografa, come firmare i vostri contratti d’autorePersona fisica che crea un’opera. con una società di produzione di film?» che la SSA ha appena pubblicato.