Diritti di gestione collettiva obbligatoria per opere drammatiche

Autori e aventi diritto di opere drammatiche, drammatico-musicali e coreografiche, annunciatevi alla SSA!

Che siate soci della SSA oppure no, affiliati ad una società d’autori o no, residenti in Svizzera o all’estero: In caso di diffusione della vostra opera sulle reti SRG SSR, o sulle principali reti straniere ritrasmesse in Svizzera, la Legge sui diritti d’autore svizzera (LDA) prevede una remunerazione obbligatoria per la ritrasmissione radio/televisiva via cavo, per la copia privata e l’utilizzazione scolastica. Tali diritti vi spettano indipendentemente dal vostro contratto d’autore, salvo nel caso in cui siate dipendenti regolari di un’emittente.

Per saperne di più