Autori e aventi diritto di opere drammatiche, drammatico-musicali e coreografiche, annunciatevi alla SSA!
Che siate soci della SSA oppure no, affiliati ad una società d’autori o no, residenti in Svizzera o all’estero: In caso di diffusione della vostra operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. sulle reti SRG SSR, o sulle principali reti straniere ritrasmesse in Svizzera, la Legge sui diritti d’autorePersona fisica che crea un’opera. svizzera (LDALegge federale sul diritto d’autore e i sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore).) prevede una remunerazioneCompenso originato dall’utilizzazione di un’opera e versato all’avente diritto in funzione degli incassi o dei costi (designato anche con i termini di percentuale o royalties a dipendenza del settore considerato). La remunerazione si distingue dall’onorario, in quanto quest’ultimo corrisponde all’indennità dovuta per una prestazione di servizi fornita in risposta a un mandato. obbligatoria per la ritrasmissioneTrasmissione simultanea, integrale e senza modifiche di programmi radiofonici e televisivi via cavo (o mediante ripetitore) effettuata da un ente diverso dall’emittente originale. Il diritto di ritrasmissione sottostà alla gestione collettiva obbligatoria. radio/televisiva via cavo, per la copia privataIndica il compenso spettante all’autore nel caso di riproduzione della sua opera a titolo privato. Questo diritto a una rimunerazione può essere esercitato unicamente attraverso una società di gestione. e l’utilizzazione scolastica. Tali diritti vi spettano indipendentemente dal vostro contratto d’autorePersona fisica che crea un’opera., salvo nel caso in cui siate dipendenti regolari di un’emittente.