L’autrice o l’autorePersona fisica che crea un’opera. membro della SSA e la compagnia (spesso un’associazione) sono due entità giuridiche distinte. L’una concede la facoltà di rappresentare l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta., mentre l’altra la ottiene.
Conviene pertanto disciplinare l’utilizzazione dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. nel modo consueto: richiesta di autorizzazione indirizzata alla SSA e stipula del contratto di rappresentazione. Le formalità da espletare sono semplici: richiesta e risposta via e-mail; inoltre, la SSA può firmare il contratto di rappresentazione in vece dei suoi membri.
Questa procedura ha ragioni ben precise:
- La SSA assicura che tutte le autrici e tutti gli autori che hanno collaborato all’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. siano informate/i della rappresentazione dell’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta. e siano d’accordo con le condizioni. Può infatti capitare che una persona esterna alla compagnia abbia dei diritti e debba pertanto essere interpellata (composizione della musica di scena, opere preesistenti ecc.).
- La SSA può così assicurare l’iter procedurale: dalla dichiarazione degli incassi da parte dell’organizzazione responsabile del pagamento dei diritti e dalla fatturazione fino al versamento dei diritti alle autrici e agli autori.
- Lo statuto prevede che i membri della SSA debbano dare la propria autorizzazione attraverso la nostra cooperativa.
- Per le tournée i contratti con il luogo dello spettacolo prevedono generalmente una clausola che garantisce che la compagnia produttrice dello spettacolo abbia il diritto di rappresentare o eseguire l’operaCreazione dell’ingegno, letteraria o artistica (compresi i programmi informatici) che presenta un carattere originale e quindi unico. L’originalità è una condizione necessaria perché un’opera venga protetta.. La compagnia produttrice ha pertanto interesse a poterlo comprovare.
Tutto ciò offre certezza giuridica sia ad autrici e autori sia alla compagnia che dispone così di una licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi. valida, al fine di prevenire controversie che dovessero sorgere all’improvviso tra autori/autrici e la compagnia. Purtroppo, il nostro reparto legale si trova regolarmente a dovere affrontare casi simili e, quando non c’è nulla di scritto, queste situazioni possono diventare ancora più spinose.
Abbiamo anche pubblicato alcune raccomandazioni per disciplinare i rapporti con la propria associazione: https://ssa.ch/it/documentazione/promemoria-autori-e-autrici/ (scheda «Questioni giuridiche»).
P.S. La richiesta d’autorizzazione deve sempre precisare il periodo nonché la o le regioni per le quali si richiede la licenzaContratto mediante il quale un avente diritto autorizza un licenziatario a specifiche utilizzazioni di un’opera (in modo esclusivo o no) per una durata e un territorio determinati. La licenza non presuppone il trasferimento della proprietà dei diritti d’autore e, in generale, il licenziatario non acquisisce la facoltà di agire contro terzi..